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20 anni: dal 1987 al 2007

Domenica, 20 Maggio 2012

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Ti trovi in: Studio

I Professionisti

Titolare:
Dott. Rag. Donato Tartaglia
Commercialista e Revisore Legale

Lo Staff

Dott. Rag. Antonella De Giosa
Commercialista - Revisore Legale

Rag. Sandro Tartaglia
Impiegato Amministrativo

Rag. Vittoria Tenerelli
Impiegata Amministrativa

Lo studio commercialista

Lo Studio Commerciale e Tributario Tartaglia viene fondato a Bari nel 1987 dal Dott. Donato Tartaglia. Lo Studio si avvale di uno staff di professionisti e collaboratori con specializzazioni diversificate e complementari.

Grazie alla sua forte specializzazione in campo tributario e commerciale, lo Studio Tartaglia ha curato la consulenza di numerose ed importanti operazioni fiscali, finanziarie, societarie e nel contenzioso tributario nei confronti di imprese e gruppi di imprese, divenendo loro naturale interlocutore per la gestione fiscale e societaria ordinaria e soprattutto di operazioni straordinarie.

Il motto dello Studio Commerciale & Tributario del Dott. Tartaglia è quello di lavorare in modo da soddisfare e superare le aspettative del Cliente.

La scelta di un Commercialista è una delle decisioni imprenditoriali più importanti.

Oltre alla competenza professionale, il Cliente potrà valutare positivamente l'attività ed il lavoro svolto anche in relazione ai costi sostenuti per i  servizi fiscali e contabili prestati.

Tutto il nostro lavoro è finalizzato alla soddisfazione del cliente.

Attività

Lo studio presta attività di consulenza ed assistenza in tutti gli aspetti essenziali dell'operatività di imprese, privati ed enti in campo economico, giuridico, contabile e fiscale. Le prestazioni offerte dallo studio riguardano in sintesi le seguenti aree:

Area fiscale
Consulenza e assistenza nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria nell'ambito dell'imposizione diretta e indiretta, nazionale e internazionale, nell'interesse di imprese, privati ed enti.
Elaborazione di dichiarazioni fiscali.
Consulenza e assistenza nel contenzioso tributario.

Area Societaria e Contrattuale
Consulenza e assistenza in materia di diritto societario (costituzione, modifica e scioglimento di qualsiasi tipo di società, rapporti tra i soci, tra questi e la società, tra società e organi sociali). Consulenza e assistenza nella formazione di contratti e per le problematiche connesse alla loro esecuzione.

Area bilancio e contabilità
Consulenza ed assistenza per la formazione di bilanci di singole società e bilanci consolidati secondo le norme del Codice Civile, i Principi Contabili nazionali e internazionali e le norme fiscali. Consulenza tecnica sui criteri di valutazione e rappresentazione di singole poste di bilancio nonchè sulla correttezza di specifiche operazioni contabili.

Area Controllo Legale dei Conti
Attività di Sindaco e Revisore di società e/o enti. Attività di auditing esterno.

Area Consulenza Aziendale
Consulenza e assistenza in sede di organizzazione, amministrazione, pianificazione e controllo di gestione di imprese e/o enti. Consulenza e assistenza in materia di finanza aziendale. Valutazione di complessi aziendali, azioni e/o quote sociali, singoli beni e specifici accadimenti economici.

Area Operazioni Straordinarie
Consulenza e assistenza per operazioni di acquisizione e cessione di imprese, fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di complessi aziendali, trasformazioni di società e creazione di joint-ventures.

Comunicazioni ai Clienti

  • NUOVO LIMITE TRASFERIMENTO CONTANTI: DECORRENZA 06 DICEMBRE 2011
    Si informa la Gentile Clientela che, con l’emanazione del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007). Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro. Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
    A partire dal 6 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 1.000 euro.
    Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 dicembre 2011.
    Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, l’applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la previsione di una sanzione minima di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata.

  • OBBLIGO DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
    Riferimenti: Art. 1, DPR n. 695/96, Art. 14, lett. d), DPR n. 600/73, CCMM 26.11.81, n. 40 e 19.02.97, n.45
    La tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria, ai sensi dell’art. 1, DPR n. 695/96, a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati entrambi i seguenti limiti:
    1) RICAVI: Euro 5.164.569
    2) RIMANENZE: Euro 1.032.914
    L’obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, non sono superati entrambi i predetti limiti di ricavi e di rimanenze.
    Pertanto, dal 01.01.2012 l’obbligo in esame:
    a) decorre per le imprese che nel 2009 e 2010 hanno superato i limiti sopracitati.
    Nell’ipotesi in cui l’impresa eserciti diverse attività, la verifica del limite dei ricavi va effettuata sommando i ricavi relativi a tutte le attività esercitate.
    Se il periodo d’imposta del soggetto interessato ha durata inferiore o superiore all’anno, il solo ammontare dei ricavi va ragguagliato in relazione alla durata dell’esercizio.
    Ai fini della verifica del superamento del limite di ricavi e rimanenze è necessario tener conto anche delle risultanze degli accertamenti fiscali se i maggiori ricavi e/o rimanenze sono superiori al 15% rispetto a quanto dichiarato.
    La stampa della contabilità di magazzino su supporto cartaceo deve essere effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta.
    Pertanto, per la generalità dei soggetti, con riferimento al periodo di imposta 2010 , le scritture di magazzino vanno stampate entro il 31.12.2011.

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Studio Commerciale e Tributario Dott. Rag. Donato Tartaglia
Via Junipero Serra, 13 - 70125 Bari - Tel. 080 548 4242 - Fax: 080 203 00 70
Email: info@donatotartaglia.com - Partita Iva: 03672630724

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