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20 anni: dal 1987 al 2007

Domenica, 20 Maggio 2012

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Particolari casi di operazioni straordinarie. La trasformazione aziendale. Pubblicazioni

Particolari casi di operazioni straordinarie. La trasformazione aziendale.

L'attività professionale necessita di costanti aggiornamenti e approfondimenti sulle varie tematiche professionali e aziendali. Il presente volume intende descrivere alcune tipologie di trasformazione societaria affrontate durante lo svolgimento dell'attività professionale. Si analizzano, in particolare, due casi di trasformazione aziendale: uno di tipo involutivo, a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci, e uno eterogeneo, ossia la trasformazione di una società di persone in cooperativa sociale. Il testo si presenta come un compendio di teoria e prassi ed è corredato di fac-simili, modulistica con esempi di compilazione, perizie e schemi di atti che riconducono l'opera alla pubblicistica di natura operativa.

Comunicazioni ai Clienti

  • NUOVO LIMITE TRASFERIMENTO CONTANTI: DECORRENZA 06 DICEMBRE 2011
    Si informa la Gentile Clientela che, con l’emanazione del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007). Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro. Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
    A partire dal 6 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 1.000 euro.
    Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 dicembre 2011.
    Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, l’applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la previsione di una sanzione minima di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata.

  • OBBLIGO DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO
    Riferimenti: Art. 1, DPR n. 695/96, Art. 14, lett. d), DPR n. 600/73, CCMM 26.11.81, n. 40 e 19.02.97, n.45
    La tenuta della contabilità di magazzino è obbligatoria, ai sensi dell’art. 1, DPR n. 695/96, a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente sono stati superati entrambi i seguenti limiti:
    1) RICAVI: Euro 5.164.569
    2) RIMANENZE: Euro 1.032.914
    L’obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, non sono superati entrambi i predetti limiti di ricavi e di rimanenze.
    Pertanto, dal 01.01.2012 l’obbligo in esame:
    a) decorre per le imprese che nel 2009 e 2010 hanno superato i limiti sopracitati.
    Nell’ipotesi in cui l’impresa eserciti diverse attività, la verifica del limite dei ricavi va effettuata sommando i ricavi relativi a tutte le attività esercitate.
    Se il periodo d’imposta del soggetto interessato ha durata inferiore o superiore all’anno, il solo ammontare dei ricavi va ragguagliato in relazione alla durata dell’esercizio.
    Ai fini della verifica del superamento del limite di ricavi e rimanenze è necessario tener conto anche delle risultanze degli accertamenti fiscali se i maggiori ricavi e/o rimanenze sono superiori al 15% rispetto a quanto dichiarato.
    La stampa della contabilità di magazzino su supporto cartaceo deve essere effettuata entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta.
    Pertanto, per la generalità dei soggetti, con riferimento al periodo di imposta 2010 , le scritture di magazzino vanno stampate entro il 31.12.2011.

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Studio Commerciale e Tributario Dott. Rag. Donato Tartaglia
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